Art. 4 · Condizioni per la registrazione delle varietà

Art. 4

Condizioni per la registrazione delle varietà

In vigore dal 15 ott 2014
Condizioni per la registrazione delle varietà 1.   Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia registrata come varietà avente una descrizione ufficiale se essa soddisfa i seguenti requisiti: a) è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del paragrafo 2; b) è disponibile un campione della varietà; e c) per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2.   Una varietà è considerata: a) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'; b) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà; c) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.
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