Art. 3
Registro delle varietà
In vigore dal 15 ott 2014
Registro delle varietà
1. Gli Stati membri tengono, aggiornano e pubblicano un registro delle varietà (in appresso «il registro delle varietà»).
In aggiunta alle varietà registrate in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano le varietà registrate prima del 30 settembre 2012 a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 92/34/CEE e le varietà registrate a norma dell', paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE.
2. Il registro delle varietà comprende le seguenti informazioni:
a)
la denominazione della varietà e i sinonimi;
b)
la specie di appartenenza della varietà;
c)
l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta», secondo i casi;
d)
la data della registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;
e)
la data di scadenza della registrazione.
3. Gli Stati membri tengono un fascicolo per ogni varietà che registrano. Tale fascicolo contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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