Art. 2 · Obbligo di notifica dei fornitori

Art. 2

Obbligo di notifica dei fornitori

In vigore dal 15 ott 2014
Obbligo di notifica dei fornitori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b). La notifica non è tuttavia necessaria da parte dei fornitori riconosciuti in conformità all', paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino qualsiasi cambiamento della loro situazione per quanto riguarda le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b). 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano informati in merito alla loro registrazione e alle eventuali modifiche ivi apportate entro un periodo di tempo da stabilire dalla legislazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2014:97:oj#art-2