Art. 5
Documento del fornitore per i materiali CAC
In vigore dal 15 ott 2014
Documento del fornitore per i materiali CAC
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «documento del fornitore»).
Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile all'etichetta di cui all' o al documento di accompagnamento di cui all', in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.
2. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
la dicitura «norme e regole UE»;
b)
lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;
c)
l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
d)
il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
e)
il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f)
la denominazione botanica;
g)
i materiali CAC;
h)
la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
i)
la quantità;
j)
il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto;
k)
la data di emissione del documento.
3. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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