Art. 5 · Documento del fornitore per i materiali CAC

Art. 5

Documento del fornitore per i materiali CAC

In vigore dal 15 ott 2014
Documento del fornitore per i materiali CAC 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «documento del fornitore»). Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile all'etichetta di cui all' o al documento di accompagnamento di cui all', in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti. 2.   Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice; c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; f) la denominazione botanica; g) i materiali CAC; h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»; i) la quantità; j) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto; k) la data di emissione del documento. 3.   Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.
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