Art. 4 · Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati

Art. 4

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati siano commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, tali lotti siano sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b): a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al paragrafo 2; oppure b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al paragrafo 2. 2.   Ai fini della presente direttiva, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.
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