Art. 6 · Informazione ai consumatori

Art. 6

Informazione ai consumatori

In vigore dal 23 lug 2014
Informazione ai consumatori 1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, ove applicabili, i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, a condizione che tali marchi commerciali siano utilizzati in aggiunta ai termini standardizzati dell’elenco di cui all’, paragrafo 5, quale designazione secondaria di detti servizi. 2.   I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali per designare i loro servizi nelle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing ai consumatori, purché indichino chiaramente, ove applicabili, i termini standardizzati stabiliti nell’elenco definitivo di cui all’, paragrafo 5.
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