Art. 5
Riepilogo delle spese
In vigore dal 23 lug 2014
Riepilogo delle spese
1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE e l’ della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all’anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo, per i servizi collegati al conto di pagamento. Ove applicabili, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’, paragrafo 5, della presente direttiva.
Il canale di comunicazione impiegato per fornire il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo con il consumatore. Il riepilogo delle spese è messo a disposizione in formato cartaceo almeno su richiesta del consumatore.
2. Il riepilogo delle spese specifica almeno le seguenti informazioni:
a)
la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio e il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e, se i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l’intero pacchetto, il numero di volte che la spesa del pacchetto è stata addebitata durante il periodo di riferimento e le spese aggiuntive addebitate per ogni servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto;
b)
l’importo totale delle spese sostenute durante il periodo di riferimento per ciascun servizio, ciascun pacchetto di servizi forniti e i servizi che superano la quantità compresa nelle spese del pacchetto;
c)
il tasso d’interesse dello scoperto applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto durante il periodo di riferimento, se del caso;
d)
il tasso d’interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati durante il periodo di riferimento, se del caso;
e)
l’importo totale delle spese addebitate per tutti i servizi forniti durante il periodo di riferimento.
3. Il riepilogo delle spese:
a)
è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
b)
è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta;
c)
contiene il titolo «riepilogo delle spese» in alto sulla prima pagina del riepilogo, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e
d)
è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua.
Gli Stati membri possono decidere che il riepilogo delle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma.
4. Previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 18 settembre 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:92:oj#art-5