Art. 4
Documento informativo sulle spese e glossario
In vigore dal 23 lug 2014
Documento informativo sulle spese e glossario
1. Fatti salvi l’articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE e il capo II della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell’elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all’, paragrafo 5, della presente direttiva e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto da un prestatore di servizi di pagamento.
2. Il documento informativo sulle spese:
a)
è un documento sintetico e a sé stante;
b)
è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
c)
non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d)
è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua;
e)
è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta dell’Unione;
f)
contiene il titolo «documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e
g)
include l’indicazione che esso contiene le spese per i servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono fornite in altri documenti.
Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Quando uno o più servizi sono offerti come parte di un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento, il documento informativo sulle spese indica le spese per l’intero pacchetto, i servizi inclusi nel pacchetto e la loro quantità e le spese aggiuntive per ciascun servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto.
4. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati usati nell’elenco definitivo di cui all’, paragrafo 5, e le relative definizioni.
Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma, comprese le eventuali definizioni, sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.
5. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, anche ai non clienti, in formato elettronico sui loro siti Internet, ove disponibile, e nei locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori e sono forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.
6. L’ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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