Art. 28 · Revisione

Art. 28

Revisione

In vigore dal 23 lug 2014
Revisione 1.   Entro il 18 settembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta legislativa. Tale relazione include: a) l’elenco di tutte le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla presente direttiva; b) una valutazione dei livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva; c) una valutazione della fattibilità dell’elaborazione di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati; d) una valutazione della fattibilità dell’estensione del servizio di trasferimento di cui all’ ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente sono situati in diversi Stati membri nonché della fattibilità dell’apertura di un conto transfrontaliero ai sensi dell’; e) una valutazione del numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento successivamente al recepimento della presente direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’; f) una valutazione dei costi e dei benefici dell’attuazione di una portabilità piena a livello di Unione del numero del conto di pagamento; g) una valutazione del numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base; h) una valutazione del numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base successivamente al recepimento della presente direttiva; i) una valutazione delle spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base a livello di Stati membri; j) una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e di assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo; k) esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento. 2.   La relazione valuta, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’, se modificare e aggiornare l’elenco dei servizi compresi nel il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia. 3.   La relazione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli in merito ai siti Internet di confronto e alle offerte a pacchetto e in particolare se sia necessario un accreditamento dei siti di confronto.
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