Art. 23 · Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Art. 23

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

In vigore dal 23 lug 2014
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la situazione in cui una richiesta di collaborazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e possono chiedere l’assistenza dell’ABE ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’ABE.
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