Art. 21 · Autorità competenti

Art. 21

Autorità competenti

In vigore dal 23 lug 2014
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate di garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di intervento nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni. Le autorità competenti sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, e i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sintetica o aggregata, fermi restando i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità designate come competenti per garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente: a) autorità competenti quali definite all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010; b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’ABE, come richiesto dalla presente direttiva. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ABE le autorità competenti e ogni eventuale modifica al riguardo. La prima notifica è effettuata appena possibile e comunque entro il 18 settembre 2016. 5.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale: a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche proponendo impugnazione qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta. 6.   Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono a che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni. 7.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito Internet.
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