Art. 17 · Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

Art. 17

Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

In vigore dal 23 lug 2014
Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base 1.   Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda i seguenti servizi: a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all’interno dell’Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell’ente creditizio; d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell’Unione: i) addebiti diretti; ii) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online; iii) bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell’ente creditizio. I servizi di cui alle lettere da a) a d) del primo comma sono offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrano ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base. 2.   Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per gli enti creditizi situati nel loro territorio di fornire con il conto di pagamento con caratteristiche di base servizi ulteriori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi stabiliti nel loro territorio offrano conti di pagamento con caratteristiche di base almeno nella valuta nazionale dello Stato membro interessato. 4.   Gli Stati membri garantiscono che un conto di pagamento con caratteristiche di base consenta ai consumatori di eseguire un numero illimitato di operazioni in relazione ai servizi di cui al paragrafo 1. 5.   Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), punto ii), del presente articolo, ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese ragionevoli di cui all’, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento. 6.   Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente articolo, al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, limitatamente alle operazioni di pagamento mediante carta di credito, e per quelli di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), del presente articolo, gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni per le quali gli enti creditizi possono eventualmente addebitare solo le spese ragionevoli cui all’. Gli Stati membri garantiscono che il numero minimo di operazioni sia sufficiente a coprire l’uso personale del consumatore, tenendo conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non sono in nessun caso superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio. 7.   Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base presso i locali dell’ente creditizio e/o, ove disponibili, tramite le funzioni online. 8.   Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto. L’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall’acquisto di tali servizi di credito né subordinato a tale acquisto.
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