Art. 16 · Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

Art. 16

Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

In vigore dal 23 lug 2014
Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base 1.   Gli Stati membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni unicamente online. 2.   Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore. Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, gli Stati membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso. Gli Stati membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore, in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa. 4.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l’apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE. 5.   Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione che il conto di pagamento verrà chiuso. In tali casi, prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, l’ente creditizio può verificare se il consumatore è o non è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro, che permetta al consumatore di utilizzare i servizi di cui all’, paragrafo 1. A tal fine gli enti creditizi possono fare affidamento su un’autocertificazione firmata dal consumatore. 6.   Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso. Tali casi devono basarsi su disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a facilitare l’accesso del consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base a titolo gratuito a norma del meccanismo di cui all’ oppure ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. 7.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui ai paragrafi da 4, 5 e 6, e dopo aver assunto la propria decisione l’ente creditizio informi immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l’ente creditizio informa il consumatore della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché del diritto del consumatore a contattare la pertinente autorità competente e dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, fornendo le relative informazioni di contatto. 8.   Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 4, l’ente creditizio adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE. 9.   Gli Stati membri assicurano che l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all’acquisto di servizi accessori, o di azioni dell’ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell’ente creditizio. 10.   Si considera che gli Stati membri adempiono agli obblighi del capo IV laddove viga un quadro vincolante che ne garantisca la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso onde le persone interessate possano accertare la piena portata dei loro diritti e avvalersene dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.
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