Art. 13 · Perdita finanziaria per i consumatori

Art. 13

Perdita finanziaria per i consumatori

In vigore dal 23 lug 2014
Perdita finanziaria per i consumatori 1.   Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall’ siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento. 2.   La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell’Unione o nazionali. 3.   Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.
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