Art. 12
Spese connesse con il servizio di trasferimento
In vigore dal 23 lug 2014
Spese connesse con il servizio di trasferimento
1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di pagamento ricevente.
2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all’articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell’ diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
Storico versioni
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