Art. 10
Servizio di trasferimento
In vigore dal 23 lug 2014
Servizio di trasferimento
1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6.
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 6 a condizione che:
a)
ciò sia chiaramente nell’interesse dei consumatori;
b)
non vi siano per i consumatori oneri supplementari; e
c)
il trasferimento sia completato al massimo entro il medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l’autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
L’autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.
L’autorizzazione consente al consumatore di fornire al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5.
L’autorizzazione consente al consumatore di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. L’autorizzazione consente inoltre ai consumatori di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l’autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest’ultimo ne riceva una copia.
3. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:
a)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso, l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;
b)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi;
c)
quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;
d)
annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;
e)
trasferire l’eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; e
f)
chiudere il conto di pagamento detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore.
4. Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:
a)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi;
b)
quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un’operazione di pagamento non viene accettata;
c)
annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;
d)
trasferire l’eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell’autorizzazione;
e)
fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell’autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente paragrafo. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento del consumatore.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come convenuto nell’autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le seguenti operazioni:
a)
immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;
b)
fare i preparativi necessari per accettare gli addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;
c)
se del caso, informare i consumatori dei loro diritti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;
d)
comunicare ai pagatori indicati nell’autorizzazione e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;
e)
comunicare ai beneficiari indicati nell’autorizzazione e che usano l’addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti.
Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo ai pagatori o ai beneficiari invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio specificata nell’autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo.
6. Fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell’autorizzazione del consumatore onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del servizio di trasferimento.
Storico versioni
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