Art. 8 · Norme relative all’equipaggiamento marittimo

Art. 8

Norme relative all’equipaggiamento marittimo

In vigore dal 23 lug 2014
Norme relative all’equipaggiamento marittimo 1.   Fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), quale modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), l’Unione persegue l’elaborazione da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione di adeguate norme internazionali, comprese specifiche tecniche e norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento marittimo il cui uso o la cui installazione a bordo delle navi sono considerati necessari per migliorare la sicurezza marittima o prevenire l’inquinamento marino. La Commissione monitora periodicamente tali sviluppi. 2.   In assenza di una norma internazionale per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all’ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo. È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati. Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia adottato una norma per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo. 3.   In circostanze eccezionali, ove debitamente giustificato da un’adeguata analisi e qualora sia necessario per rimuovere una minaccia inaccettabile individuata per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente dovuta a una carenza o un’anomalia grave nella norma esistente per un elemento specifico di equipaggiamento marittimo indicato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2 o 3, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo, unicamente nella misura necessaria per porre rimedio alla carenza o all’anomalia grave. È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati. Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia riesaminato la norma applicabile a tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo. 4.   La Commissione rende accessibili a titolo gratuito le specifiche tecniche e le norme adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
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