Art. 7 · Trasferimento di una nave alla bandiera di uno Stato membro

Art. 7

Trasferimento di una nave alla bandiera di uno Stato membro

In vigore dal 23 lug 2014
Trasferimento di una nave alla bandiera di uno Stato membro 1.   Una nave non UE che deve essere trasferita alla bandiera di uno Stato membro, nel corso del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio di conformità oppure se siano, secondo l’amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento marittimo certificato in conformità della presente direttiva a decorrere dal 18 settembre 2016. 2.   Qualora non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell’equipaggiamento marittimo, gli Stati membri possono stabilire requisiti di equivalenza soddisfacenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali. 3.   Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio di conformità o l’amministrazione non lo ritenga equivalente, esso è sostituito. 4.   All’equipaggiamento marittimo considerato equivalente a norma del presente articolo lo Stato membro rilascia un certificato che accompagna costantemente tale equipaggiamento. Tale certificato conferisce il permesso dello Stato membro di bandiera di detenere l’equipaggiamento a bordo della nave e impone restrizioni o stabilisce eventuali disposizioni relative all’utilizzo di tale equipaggiamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-7