Art. 5 · Applicazione

Art. 5

Applicazione

In vigore dal 23 lug 2014
Applicazione 1.   Gli Stati membri, allorquando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati delle navi battenti la loro bandiera, come richiesto dalle convenzioni internazionali, si assicurano che l’equipaggiamento marittimo a bordo di tali navi sia conforme ai requisiti della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’equipaggiamento marittimo presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali applicabili all’equipaggiamento già installato a bordo. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per assicurare l’uniforme applicazione di tali misure, in conformità dell’, paragrafo 3.
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