Art. 35 · Misure di esecuzione

Art. 35

Misure di esecuzione

In vigore dal 23 lug 2014
Misure di esecuzione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile dalla Commissione, il nome e il recapito delle autorità competenti per l’applicazione della presente direttiva. La Commissione redige, aggiorna periodicamente e pubblica l’elenco di dette autorità. 2.   Per ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo, per il quale è prevista dalle convenzioni internazionali l’approvazione da parte dello Stato di bandiera, la Commissione indica per mezzo di atti di esecuzione i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza come pure le norme di prova di cui agli strumenti internazionali. Al momento dell’adozione di tali atti, la Commissione indica in maniera esplicita le date a decorrere dalle quali tali requisiti e norme di prova devono applicarsi, comprese le date di immissione sul mercato e installazione a bordo, in conformità degli strumenti internazionali e tenendo conto dei calendari per la costruzione di navi. La Commissione può altresì specificare i criteri comuni e le procedure dettagliate per la loro applicazione. 3.   Mediante atti di esecuzione la Commissione indica i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza di nuova adozione negli strumenti internazionali e che si applicano all’equipaggiamento installato a bordo prima della loro adozione, al fine di assicurare che detto equipaggiamento presente a bordo delle navi UE sia conforme agli strumenti internazionali. 4.   La Commissione crea e gestisce una banca dati contenente quantomeno le seguenti informazioni: a) l’elenco e le informazioni essenziali dei certificati di conformità rilasciati a norma della presente direttiva, forniti dagli organismi notificati; b) l’elenco e le informazioni essenziali delle dichiarazioni di conformità rilasciate a norma della presente direttiva, fornite dai fabbricanti; c) un elenco aggiornato degli strumenti internazionali e dei requisiti e norme di prova applicabili a norma dell’, paragrafo 4; d) l’elenco e il testo completo dei criteri e delle procedure di cui al paragrafo 2; e) i requisiti e le condizioni relativi all’etichetta elettronica, di cui all’, ove applicabili; f) eventuali altre informazioni utili allo scopo di facilitare la corretta applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, degli organismi notificati e degli operatori economici. Tale banca dati sarà accessibile agli Stati membri e, a scopo puramente informativo, sarà consultabile anche dal pubblico. 5.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati nella forma di regolamenti della Commissione secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-35