Art. 32 · Deroghe in circostanze eccezionali

Art. 32

Deroghe in circostanze eccezionali

In vigore dal 23 lug 2014
Deroghe in circostanze eccezionali 1.   In circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall’amministrazione dello Stato di bandiera, qualora l’equipaggiamento marittimo debba essere sostituito in un porto al di fuori dell’Unione, in cui non è ragionevolmente praticabile in termini di tempi, ritardi e costi, installare a bordo equipaggiamento provvisto del marchio di conformità, è consentito installare a bordo altro equipaggiamento marittimo nel rispetto dei paragrafi da 2 a 4. 2.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo è corredato della documentazione rilasciata da uno Stato membro dell’IMO parte contraente delle pertinenti convenzioni che ne certifica la conformità ai relativi requisiti dell’IMO. 3.   L’amministrazione dello Stato di bandiera è informata immediatamente sulla natura e le caratteristiche del suddetto equipaggiamento marittimo. 4.   L’amministrazione dello Stato di bandiera si accerta, quanto prima possibile, che l’equipaggiamento marittimo di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti pertinenti previsti dagli strumenti internazionali e dalla presente direttiva. 5.   Qualora sia dimostrato che un equipaggiamento marittimo specifico provvisto del marchio di conformità non è disponibile sul mercato, lo Stato membro di bandiera può autorizzare l’installazione a bordo di altro equipaggiamento marittimo, fatti salvi i paragrafi da 6 a 8. 6.   L’equipaggiamento marittimo autorizzato è quanto più possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all’. 7.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo è corredato di un certificato provvisorio di approvazione rilasciato dallo Stato membro di bandiera o da un altro Stato membro indicante: a) l’equipaggiamento provvisto del marchio di conformità che deve essere sostituito dall’equipaggiamento certificato; b) le esatte circostanze in cui è stato rilasciato il certificato di approvazione e, in particolare, l’indisponibilità sul mercato dell’equipaggiamento provvisto del marchio di conformità; c) gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sulla base dei quali l’equipaggiamento è stato approvato dallo Stato membro di certificazione; d) le eventuali norme di prova applicate nelle procedure di approvazione pertinenti. 8.   Lo Stato membro che rilascia un certificato di approvazione provvisorio ne informa sollecitamente la Commissione. Se la Commissione ritiene che non siano rispettate le condizioni dei paragrafi 6 e 7, può chiedere allo Stato membro di revocare tale certificato o di adottare altre misure appropriate mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-32