Art. 31 · Deroghe a fini di prova o valutazione

Art. 31

Deroghe a fini di prova o valutazione

In vigore dal 23 lug 2014
Deroghe a fini di prova o valutazione A fini di prova o valutazione l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità, o che non rientra nell’ambito di applicazione dell’, sia installato a bordo di una nave UE se ricorrono tutte le condizioni di seguito elencate: a) lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l’equipaggiamento, indicante: il consenso di tale Stato membro di bandiera all’installazione dell’equipaggiamento a bordo della nave UE, tutte le necessarie restrizioni d’uso ed eventuali disposizioni appropriate in relazione all’uso dell’equipaggiamento interessato; b) il permesso è limitato al periodo di tempo che lo Stato di bandiera considera necessario per completare la prova, che dovrebbe essere il più breve possibile; c) l’equipaggiamento marittimo non è utilizzato al posto dell’equipaggiamento conforme ai requisiti della presente direttiva, né sostituisce tale equipaggiamento, il quale rimane a bordo della nave UE, essere funzionante e pronto all’uso immediato.
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