Art. 30 · Deroghe motivate dall’innovazione tecnica

Art. 30

Deroghe motivate dall’innovazione tecnica

In vigore dal 23 lug 2014
Deroghe motivate dall’innovazione tecnica 1.   In casi eccezionali di innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità sia installato a bordo di una nave UE, se è dimostrato a tale amministrazione, mediante prove o con altri mezzi, che il suddetto equipaggiamento rispetta gli obiettivi della presente direttiva. 2.   Tali procedure di prova non comportano discriminazioni di sorta fra l’equipaggiamento marittimo prodotto nello Stato membro di bandiera e quello prodotto in altri Stati. 3.   Lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato per l’equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione del presente articolo. Tale certificato, che accompagna sempre l’equipaggiamento, contiene l’autorizzazione, da parte dello Stato membro di bandiera, a installare a bordo della nave l’equipaggiamento, e stabilisce eventuali restrizioni o disposizioni relative all’uso dell’equipaggiamento stesso. 4.   Nel caso in cui uno Stato membro consenta l’installazione a bordo di una nave UE di equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione del presente articolo, detto Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri gli elementi del caso, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità. 5.   Entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 4, la Commissione, qualora ritenga che non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere allo Stato membro interessato di ritirare entro un termine specificato l’autorizzazione concessa. A tal fine la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Qualora una nave che detiene a bordo equipaggiamento marittimo contemplato al paragrafo 1 sia trasferita a un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera di accoglienza può adottare i provvedimenti necessari, incluse se del caso prove e dimostrazioni pratiche, al fine di garantire che l’equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all’equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.
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