Art. 29 · Non conformità formale

Art. 29

Non conformità formale

In vigore dal 23 lug 2014
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata: a) il marchio di conformità è stato apposto in violazione dell’ o dell’; b) il marchio di conformità non è stato apposto; c) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta; d) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) la dichiarazione UE di conformità non è stata trasmessa alla nave. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le misure atte a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato dell’equipaggiamento marittimo o si assicura che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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