Art. 29
Non conformità formale
In vigore dal 23 lug 2014
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:
a)
il marchio di conformità è stato apposto in violazione dell’ o dell’;
b)
il marchio di conformità non è stato apposto;
c)
la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta;
d)
la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f)
la dichiarazione UE di conformità non è stata trasmessa alla nave.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le misure atte a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato dell’equipaggiamento marittimo o si assicura che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
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