Art. 26
Procedura a livello nazionale per l’equipaggiamento marittimo che comporta rischi
In vigore dal 23 lug 2014
Procedura a livello nazionale per l’equipaggiamento marittimo che comporta rischi
1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano sufficienti ragioni per ritenere che l’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, effettuano una valutazione dell’equipaggiamento marittimo interessato in relazione a tutti i requisiti della presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se nel corso della valutazione le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’equipaggiamento marittimo non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’equipaggiamento marittimo conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro tale termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l’organismo notificato competente.
L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale o alle navi battenti la loro bandiera, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso disponibile dalla Commissione a fini di vigilanza del mercato, dei risultati della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.
3. L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive in merito a tutti i prodotti interessati che esso ha commercializzato sul mercato in tutta l’Unione o, se del caso, installato o consegnato per l’installazione a bordo di navi UE.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato in conformità del paragrafo 1, secondo comma, o non rispetti altrimenti gli obblighi della presente direttiva, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell’equipaggiamento marittimo sul loro mercato nazionale o sulle navi battenti la loro bandiera, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali provvedimenti.
5. Le informazioni sulle misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per identificare l’equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del relativo rischio, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le motivazioni espresse dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a:
a)
non conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili di progettazione, costruzione e efficienza stabiliti a norma dell’;
b)
non conformità alle norme di prova di cui all’ rilevata nel corso della procedura di valutazione della conformità;
c)
lacune in tali norme di prova.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’equipaggiamento marittimo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
7. Qualora, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni riguardanti le misure prese dalle autorità di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura si considera giustificata.
8. Gli Stati membri si assicurano che siano adottati senza indugio adeguati provvedimenti restrittivi in relazione all’equipaggiamento marittimo interessato come il ritiro del prodotto dal loro mercato.
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