Art. 25 · Quadro UE della vigilanza del mercato

Art. 25

Quadro UE della vigilanza del mercato

In vigore dal 23 lug 2014
Quadro UE della vigilanza del mercato 1.   In relazione all’equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato conformemente al quadro UE di vigilanza del mercato di cui al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Le infrastrutture e i programmi nazionali di vigilanza del mercato tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo, comprese le varie procedure svolte nell’ambito della valutazione della conformità, e, in particolare, delle responsabilità che incombono all’amministrazione dello Stato di bandiera in virtù delle convenzioni internazionali. 3.   La vigilanza del mercato può comprendere verifiche documentali come pure controlli sull’equipaggiamento marittimo che reca il marchio di conformità, sia esso o no installato a bordo delle navi. Le verifiche sull’equipaggiamento marittimo già installato a bordo delle navi si limitano all’esame che può essere effettuato fino a quando l’equipaggiamento in questione resta in funzione a bordo. 4.   Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, quali definite nel regolamento (CE) n. 765/2008, intendono effettuare controlli su campioni, possono chiedere al fabbricante, se ragionevole e fattibile, di mettere a disposizione i campioni necessari o di dare accesso ai campioni a spese del fabbricante.
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