Art. 23 · Obblighi operativi degli organismi notificati

Art. 23

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 23 lug 2014
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformità sulla base delle procedure di cui all’. 2.   Qualora un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti all’ non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità. 3.   Un organismo notificato che nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato di conformità riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano adottate misure correttive o esse non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.
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