Art. 19
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
In vigore dal 23 lug 2014
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle proprie procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo di tali organismi, nonché di eventuali modifiche.
2. La Commissione, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
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