Art. 13 · Rappresentanti autorizzati

Art. 13

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 23 lug 2014
Rappresentanti autorizzati 1.   I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro designano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l’Unione e indicano nel mandato il nominativo del rappresentante autorizzato e l’indirizzo al quale può essere contattato. 2.   L’adempimento degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientra nel mandato del rappresentante autorizzato. 3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo in questione; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto; c) cooperare con le autorità competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
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