Art. 11 · Etichetta elettronica

Art. 11

Etichetta elettronica

In vigore dal 23 lug 2014
Etichetta elettronica 1.   Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo di cui al paragrafo 3, i fabbricanti possono ricorrere a un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile in sostituzione o a integrazione del marchio di conformità. In tal caso si applicano se del caso, mutatis mutandis, gli . 2.   La Commissione effettua un’analisi costi-benefici per quanto riguarda l’uso dell’etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità. 3.   La Commissione può adottare atti delegati, in conformità dell’, al fine di identificare gli elementi specifici di equipaggiamento marittimo sui quali può essere apposta l’etichetta elettronica. È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati. 4.   Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per stabilire, sotto forma di regolamenti della Commissione e conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica. 5.   Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere integrato, entro tre anni dalla data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile. 6.   Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere sostituito, cinque anni dopo la data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile.
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