Art. 9 · Partecipazione del pubblico

Art. 9

Partecipazione del pubblico

In vigore dal 23 lug 2014
Partecipazione del pubblico 1.   Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico informando tutte le parti coinvolte e consultando i soggetti interessati e le autorità competenti, nonché la popolazione interessata, fin dalle fasi iniziali dell’elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione. 2.   Gli Stati membri assicurano altresì che i soggetti interessati e le autorità competenti, nonché la popolazione interessata, abbiano accesso ai piani non appena questi siano ultimati.
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