Art. 8 · Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo

Art. 8

Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo

In vigore dal 23 lug 2014
Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo 1.   In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’. 2.   In tale prospettiva e in conformità dell’, paragrafo 3, gli Stati membri prendono in considerazione le pertinenti interazioni delle attività e degli usi. Fatte salve le competenze degli Stati membri, le attività, gli usi e gli interessi possibili possono includere: — zone di acquacoltura, — zone di pesca, — impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili, — rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, — zone di addestramento militare, — siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette, — zone di estrazione di materie prime, — ricerca scientifica, — tracciati per cavi e condutture sottomarini, — turismo, — patrimonio culturale sottomarino.
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