Art. 8
Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo
In vigore dal 23 lug 2014
Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo
1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’.
2. In tale prospettiva e in conformità dell’, paragrafo 3, gli Stati membri prendono in considerazione le pertinenti interazioni delle attività e degli usi. Fatte salve le competenze degli Stati membri, le attività, gli usi e gli interessi possibili possono includere:
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zone di acquacoltura,
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zone di pesca,
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impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
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rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico,
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zone di addestramento militare,
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siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette,
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zone di estrazione di materie prime,
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ricerca scientifica,
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tracciati per cavi e condutture sottomarini,
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turismo,
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patrimonio culturale sottomarino.
Storico versioni
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