Art. 7 · Interazioni terra-mare

Art. 7

Interazioni terra-mare

In vigore dal 23 lug 2014
Interazioni terra-mare 1.   Al fine di tenere conto delle interazioni terra-mare, a norma dell’, paragrafo 2 bis, ove questo aspetto non rientri nel processo di pianificazione dello spazio marittimo in quanto tale, gli Stati membri possono ricorrere ad altri processi formali o informali quale la gestione integrata delle zone costiere. Il risultato figura nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo degli Stati membri. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli Stati membri mirano, mediante la pianificazione dello spazio marittimo, a promuovere la coerenza tra il piano o i piani di gestione dello spazio marittimo da essa derivanti e gli altri processi pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:89:oj#art-7