Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 lug 2014
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle acque marine degli Stati membri, senza pregiudizio di altri atti legislativi dell’Unione. Non si applica alle acque costiere o a parti di esse che rientrano nella pianificazione urbana e rurale di uno Stato membro, purché ciò sia comunicato nei piani di gestione dello spazio marittimo.
2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.
3. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione, nell’ambito delle relative acque marine, dell’estensione e della copertura dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo. Non si applica alla pianificazione urbana e rurale.
4. La presente direttiva non inficia i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri sulle acque marine che derivano dal pertinente diritto internazionale, in particolare dall’UNCLOS. Più specificamente, l’applicazione della presente direttiva non influisce sul delineamento e la delimitazione delle frontiere marittime da parte degli Stati membri in conformità delle pertinenti disposizioni dell’UNCLOS.
Storico versioni
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