Art. 15 · Recepimento

Art. 15

Recepimento

In vigore dal 23 lug 2014
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 settembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   L’autorità o le autorità di cui all’, paragrafo 1, sono designate entro il 18 settembre 2016. 3.   I piani di gestione dello spazio marittimo di cui all’ sono stabiliti quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021. 4.   L’obbligo di recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di sbocchi sul mare.
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