Art. 14 · Monitoraggio e relazioni

Art. 14

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 23 lug 2014
Monitoraggio e relazioni 1.   Gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull’attuazione della presente direttiva, e di tutti gli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla loro pubblicazione. 2.   Al più tardi un anno dopo il termine per l’adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che evidenzi i progressi compiuti nell’attuazione della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:89:oj#art-14