Art. 12 · Cooperazione con i paesi terzi

Art. 12

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione con i paesi terzi Gli Stati membri si adoperano, ove possibile, per cooperare con i paesi terzi nelle rispettive azioni in merito alla pianificazione dello spazio marittimo nelle pertinenti regioni marittime e in conformità del diritto internazionale nonché delle convenzioni internazionali, ad esempio utilizzando le esistenti sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.
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