Art. 1
In vigore dal 10 giu 2014
La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:
1)
l'allegato I è così modificato:
a)
il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:
«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;
b)
il testo della nota 6 è sostituito dal seguente:
«Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.»;
2)
all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:
«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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