Art. 45
Delega di potere
In vigore dal 15 mag 2014
Delega di potere
1. Per tenere conto di fondati motivi di sicurezza che dovessero emergere, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ intesi a riclassificare le attrezzature a pressione o gli insiemi al fine di:
a)
far sì che ad un’attrezzatura a pressione o a una famiglia di attrezzature a pressione di cui all’, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’, paragrafo 1;
b)
far sì che a un insieme o a una famiglia di insiemi di cui all’, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’, paragrafo 2;
c)
classificare un’attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione in un’altra categoria, in deroga alle disposizioni dell’allegato II.
2. Lo Stato membro che nutre preoccupazioni in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione o insiemi le comunica immediatamente alla Commissione motivandole.
3. Prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione.
Storico versioni
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