Art. 45 · Delega di potere

Art. 45

Delega di potere

In vigore dal 15 mag 2014
Delega di potere 1.   Per tenere conto di fondati motivi di sicurezza che dovessero emergere, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ intesi a riclassificare le attrezzature a pressione o gli insiemi al fine di: a) far sì che ad un’attrezzatura a pressione o a una famiglia di attrezzature a pressione di cui all’, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’, paragrafo 1; b) far sì che a un insieme o a una famiglia di insiemi di cui all’, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all’, paragrafo 2; c) classificare un’attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione in un’altra categoria, in deroga alle disposizioni dell’allegato II. 2.   Lo Stato membro che nutre preoccupazioni in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione o insiemi le comunica immediatamente alla Commissione motivandole. 3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione.
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