Art. 40 · Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi

Art. 40

Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi

In vigore dal 15 mag 2014
Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi 1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un’attrezzatura a pressione o un insieme cui si applica la presente direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, esse effettuano una valutazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’attrezzatura o l’insieme non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’attrezzatura a pressione o l’insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente. L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo. 2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere. 3.   L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione. 4.   Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta: a) alla non conformità dell’attrezzatura o dell’insieme alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali; oppure b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’, che conferiscono la presunzione di conformità. 6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’attrezzatura o dell’insieme interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni. 7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. 8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’attrezzatura o all’insieme in questione, quale il suo ritiro dal mercato.
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