Art. 3 · Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Art. 3

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

In vigore dal 15 mag 2014
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio 1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione. 2.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche non contemplate dalla presente direttiva. 3.   In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, gli Stati membri non vietano l’esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente che dette attrezzature o detti insiemi non possono essere messi a disposizione sul mercato e/o messi in servizio fintanto che non siano messi in conformità. In occasione delle dimostrazioni sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire l’incolumità delle persone.
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