Art. 27
Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 15 mag 2014
Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità
1. Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un’entità terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ o all’ e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’, dell’, dell’ o dell’allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
Storico versioni
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