Art. 23
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Storico versioni
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