Art. 19 · Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

Art. 19

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 15 mag 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile: a) su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all’, paragrafo 1, o sulla sua targhetta; b) su ciascun insieme di cui all’, paragrafo 2, o sulla sua targhetta. Qualora la natura dell’attrezzatura o dell’insieme non consenta o non giustifichi l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. L’attrezzatura o l’insieme di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono completi o in uno stato che consenta la verifica finale quale descritta al punto 3.2 dell’allegato I. 2.   Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all’atto della loro incorporazione nell’insieme conservano tale marcatura. 3.   La marcatura CE è apposta sull’attrezzatura a pressione o sull’insieme prima della loro immissione sul mercato. 4.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 5.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 4 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
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