Art. 5
Facilitazione dell'accesso all'informazione
In vigore dal 15 mag 2014
Facilitazione dell'accesso all'informazione
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all' della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all' della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.
2. Per migliorare l'accesso all'informazione, gli Stati membri:
a)
indicano chiaramente, in un unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, in modo dettagliato e comprensibile e in un formato accessibile, quali condizioni di lavoro e/o quali parti del rispettivo diritto nazionale e/o regionale devono essere applicate ai lavoratori distaccati nel loro territorio;
b)
adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, sull'unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, informazioni sui contratti collettivi applicabili (e sui soggetti cui si applicano) e sulle condizioni di lavoro che i prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri devono applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se possibile indicando link a siti web e altri punti di contatto, in particolare le parti sociali pertinenti;
c)
mettono tali informazioni a disposizione dei lavoratori e dei prestatori di servizi a titolo gratuito nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante e nelle lingue più pertinenti in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, lasciando la scelta allo Stato membro ospitante. Tali informazioni sono messe a disposizione, se possibile presentando sinteticamente in un foglio illustrativo le principali condizioni di lavoro applicabili, inclusa la descrizione delle procedure per sporgere denuncia, se richiesto in formati accessibili alle persone con disabilità; sono rese facilmente accessibili a titolo gratuito ulteriori informazioni dettagliate sulle condizioni lavorative e sociali, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, applicabili ai lavoratori distaccati;
d)
migliorano l'accessibilità e la chiarezza delle informazioni pertinenti, in particolare quelle fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale di cui alla lettera a);
e)
indicano una persona di contatto dell'ufficio di collegamento incaricata di rispondere alle richieste di informazioni;
f)
tengono aggiornate le informazioni fornite nelle schede dei paesi.
3. La Commissione continua a prestare assistenza agli Stati membri nell'ambito dell'accesso all'informazione.
4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro di cui all' della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall', paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri si assicurano che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri e dei lavoratori distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.
5. Gli Stati membri designano gli organi e le autorità ai quali lavoratori e imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi in tale Stato membro.
Storico versioni
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