Art. 3
Autorità competenti e uffici di collegamento
In vigore dal 15 mag 2014
Autorità competenti e uffici di collegamento
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri designano, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, una o più autorità competenti, che possono comprendere gli uffici di collegamento di cui all' della direttiva 96/71/CE. All'atto della designazione delle autorità competenti, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di assicurare la protezione dei dati contenuti nelle informazioni scambiate e dei diritti legali delle persone fisiche e giuridiche che possono essere interessate. Gli Stati membri restano i responsabili ultimi della salvaguardia della protezione dei dati e dei diritti legali delle persone interessate e istituiscono meccanismi appropriati a tal fine.
Gli Stati membri comunicano le coordinate delle autorità competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle autorità competenti e degli uffici di collegamento.
Gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione rispettano la scelta effettuata da ciascuno Stato membro in relazione alle autorità competenti.
Storico versioni
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