Art. 21
Sistema di informazione del mercato interno
In vigore dal 15 mag 2014
Sistema di informazione del mercato interno
1. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui agli , all', paragrafo 3, e agli sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. Gli Stati membri possono applicare accordi o intese bilaterali concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le loro autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione e il monitoraggio delle condizioni di impiego applicabili ai lavoratori distaccati di cui all' della direttiva 96/71/CE, purché tali accordi o intese non abbiano effetti negativi sui diritti e sugli obblighi delle persone e delle imprese interessate.
Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi e/o intese bilaterali da essi applicati e rendono pubblici i relativi testi.
3. Nel contesto degli accordi o delle intese bilaterali di cui al paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri utilizzano per quanto possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità competente di uno degli Stati membri interessati ha utilizzato l'IMI, esso è utilizzato, se del caso, in ogni successiva procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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