Art. 16
Richiesta di recupero o notificazione
In vigore dal 15 mag 2014
Richiesta di recupero o notificazione
1. La richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda e la notificazione di una decisione concernente tale sanzione e/o ammenda formulata dall'autorità richiedente sono eseguite senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme e indicano almeno:
a)
il nome e l'indirizzo conosciuto del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione,
b)
un riassunto dei fatti e delle circostanze dell'infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili;
c)
lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo, la sanzione amministrativa o l'ammenda corrispondenti; e
d)
nome, indirizzo e coordinate dell'autorità competente responsabile della valutazione della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda e, se diverso, dell'organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione e/o ammenda o sulle possibilità di impugnare l'obbligo di pagamento o la decisione che lo impone.
2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, la richiesta indica:
a)
nel caso di una notificazione di una decisione, lo scopo della notificazione e il termine entro il quale deve essere eseguita;
b)
nel caso di una richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o la decisione è divenuta esecutiva o definitiva, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione, compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la sentenza o la decisione è stata notificata all'imputato e/o è stata resa in contumacia, la conferma da parte dell'autorità richiedente che la sanzione e/o l'ammenda non è soggetta ad ulteriore appello, nonché del corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e delle sue varie componenti.
3. L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per notificare al prestatore di servizi la richiesta di recupero o la decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o un'ammenda e i pertinenti documenti, se del caso, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, quanto prima possibile, e al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.
L'autorità adita trasmette quanto prima all'autorità richiedente informazioni concernenti:
a)
il seguito dato alla sua richiesta di recupero o di notificazione e, più in particolare, la data di notificazione al destinatario;
b)
i motivi del rifiuto, in caso si rifiuti di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa o di notificare una decisione che irroga tale sanzione amministrativa e/o ammenda ai sensi dell'.
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