Art. 16 · Richiesta di recupero o notificazione

Art. 16

Richiesta di recupero o notificazione

In vigore dal 15 mag 2014
Richiesta di recupero o notificazione 1.   La richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda e la notificazione di una decisione concernente tale sanzione e/o ammenda formulata dall'autorità richiedente sono eseguite senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme e indicano almeno: a) il nome e l'indirizzo conosciuto del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione, b) un riassunto dei fatti e delle circostanze dell'infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili; c) lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo, la sanzione amministrativa o l'ammenda corrispondenti; e d) nome, indirizzo e coordinate dell'autorità competente responsabile della valutazione della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda e, se diverso, dell'organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione e/o ammenda o sulle possibilità di impugnare l'obbligo di pagamento o la decisione che lo impone. 2.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, la richiesta indica: a) nel caso di una notificazione di una decisione, lo scopo della notificazione e il termine entro il quale deve essere eseguita; b) nel caso di una richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o la decisione è divenuta esecutiva o definitiva, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione, compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la sentenza o la decisione è stata notificata all'imputato e/o è stata resa in contumacia, la conferma da parte dell'autorità richiedente che la sanzione e/o l'ammenda non è soggetta ad ulteriore appello, nonché del corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e delle sue varie componenti. 3.   L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per notificare al prestatore di servizi la richiesta di recupero o la decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o un'ammenda e i pertinenti documenti, se del caso, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, quanto prima possibile, e al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta. L'autorità adita trasmette quanto prima all'autorità richiedente informazioni concernenti: a) il seguito dato alla sua richiesta di recupero o di notificazione e, più in particolare, la data di notificazione al destinatario; b) i motivi del rifiuto, in caso si rifiuti di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa o di notificare una decisione che irroga tale sanzione amministrativa e/o ammenda ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:67:oj#art-16