Art. 11 · Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati

Art. 11

Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati

In vigore dal 15 mag 2014
Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati 1.   Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla direttiva 96/71/CE, in particolare dall', e dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nello Stato membro nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo che abbia avuto termine il rapporto di lavoro nell'ambito del quale la presunta violazione è stata commessa. 2.   Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali. 3.   Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti ai sensi del diritto nazionale, un interesse legittimo a veder rispettata la presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE e/o l'esecuzione degli obblighi da esse risultanti. 4.   Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia impregiudicati: a) le norme nazionali relative alla prescrizione o i termini entro cui possono essere proposte azioni simili e, a condizione che non siano considerati tali da rendere praticamente impossibile, o eccessivamente difficile, l'esercizio di tali diritti; b) altre competenze e diritti collettivi delle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se applicabile, ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali; c) le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio. 5.   I lavoratori distaccati che avviano procedimenti giudiziari o amministrativi ai sensi del paragrafo 1 sono protetti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro. 6.   Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro del lavoratore distaccato sia responsabile dei diritti dovuti risultanti dal rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e tale lavoratore distaccato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che siano istituiti meccanismi che consentono ai lavoratori distaccati di riscuotere: a) le retribuzioni arretrate nette loro spettanti in base alle condizioni di lavoro di cui all' della direttiva 96/71/CE; b) rimborsi di arretrati o imposte o contributi di sicurezza sociale indebitamente trattenuti dai loro salari; c) un rimborso degli importi eccessivi, in relazione alla retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario in contropartita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro. d) ove pertinente, i contributi del datore di lavoro dovuti a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali, indebitamente trattenuti dai suoi salari. Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui i lavoratori distaccati hanno fatto ritorno dallo Stato membro nel quale il distacco ha avuto luogo.
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