Art. 10
Ispezioni
In vigore dal 15 mag 2014
Ispezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti controlli e meccanismi di vigilanza efficaci ed adeguati, previsti in conformità del il diritto e della prassi nazionali, e che le autorità designate in virtù del diritto nazionale effettuino nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, garantendone così la corretta applicazione. Nonostante la possibilità di effettuare verifiche a campione, le ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi da parte delle autorità competenti che può identificare i settori d'attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è possibile tener conto, in particolare, della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dell'esistenza di lunghe catene di subappaltatori, della prossimità geografica, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.
2. Gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva.
3. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni e alla luce dell', si presenti la necessità di disporre di informazioni, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di stabilimento agiscono secondo le norme vigenti in materia di cooperazione amministrativa. In particolare, le autorità competenti cooperano secondo le regole e i principi di cui agli .
4. Negli Stati membri in cui, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, spetta ai datori di lavoro e ai lavoratori stabilire le condizioni di impiego dei lavoratori distaccati di cui all' della direttiva 96/71/CE, in particolare le tariffe minime salariali e l'orario di lavoro, essi possono, al livello appropriato e alle condizioni stabilite dagli Stati membri, anche controllare l'applicazione delle pertinenti condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché sia garantito un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del lavoro non esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, possono adottare, modificare o mantenere, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, disposizioni, procedure e meccanismi che garantiscano il rispetto di tali condizioni, purché tali disposizioni garantiscano alle persone interessate un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.
Storico versioni
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